Le leggi a tutela degli animali

LEGGE DELLO STATO

Uccisione di animali
Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Maltrattamento di animali
Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte dell'animale.

Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi, è punito con reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se od altri ovvero se ne deriva la morte.

Divieto di combattimento tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce
1. E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonchè commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

 

LEGGE REGIONALE DELLE MARCHE n.10 del 1997
e successivo Regolamento Regionale 13 novembre 2001 n.2.

Art. 1 Requisiti per la detenzione di animali d'affezione.
1. I cani di proprietà detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.
2. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali d'affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
3. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente.
4. E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
5. Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari.
7. E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art.11 Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali d'affezione.
1. La soppressione degli animali d'affezione, ivi compresi quelli di proprietà (.......), è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.
2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 27 gennaio 92 n.116, ne essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.

Art. 14 Trattamento della popolazione e del randagismo felino.
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudito o meno da cittadini.
3. (....) La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, alle Comunità Montane e all'AUSL competente che dispone gli accertamentii e i necessari interventi sanitari.
4. Le AUSL provvedono al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dai comuni e dalle Comunità montane (.....), anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici.
5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'AUSL competente per territorio secondo programmi e modalità concordati con i comuni e le associazioni o gruppi di protezione animale (.....).

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