LEGGE DELLO STATO
Uccisione di animali
Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte
di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto
mesi.
Maltrattamento di animali
Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione
ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000
euro a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al
comma 1 deriva la morte dell'animale.
Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio
per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche
etologiche degli stessi, è punito con reclusione da quattro mesi
a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di
cui al comma precedente sono commessi in relazione all'esercizio di
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se od altri ovvero
se ne deriva la morte.
Divieto di combattimento tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da 50.000 a 160.000 euro.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di
pelli e pellicce
1. E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento
di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce
dei medesimi, nonchè commercializzare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale.
2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto
da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
LEGGE REGIONALE DELLE MARCHE n.10 del 1997
e successivo Regolamento Regionale 13 novembre 2001 n.2.
Art. 1 Requisiti per la detenzione di animali
d'affezione.
1. I cani di proprietà detenuti all'aperto devono avere la possibilità
di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia
ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato
in materiale plastico o in listelli di legno.
2. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali d'affezione deve
essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
3. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di
una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di
locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti
verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità
di muoversi liberamente.
4. E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria,
occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi
liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli,
con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di
lunghezza.
5. Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere,
nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie,
all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale
da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure
da parte dei medici veterinari.
7. E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni
tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare
pregiudizio al benessere degli animali stessi.
Art.11 Soppressione eutanasica e divieto di
sperimentazione degli animali d'affezione.
1. La soppressione degli animali d'affezione, ivi compresi quelli di
proprietà (.......), è consentita esclusivamente se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione
provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano
idonea certificazione.
2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati
non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito
dal D.Lgs. 27 gennaio 92 n.116, ne essere soppressi, fatto salvo quanto
stabilito al comma 1.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione
al fine di sperimentazione.
Art. 14 Trattamento della popolazione e del
randagismo felino.
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà.
E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano
e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti
vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero
di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudito o meno da
cittadini.
3. (....) La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà
presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti
il benessere animale è segnalata al Comune, alle Comunità
Montane e all'AUSL competente che dispone gli accertamentii e i necessari
interventi sanitari.
4. Le AUSL provvedono al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro
habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente
attrezzati messi a disposizione dai comuni e dalle Comunità montane
(.....), anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici.
5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dai servizi
veterinari dell'AUSL competente per territorio secondo programmi e modalità
concordati con i comuni e le associazioni o gruppi di protezione animale
(.....).