La LUPUS IN FABULA

Associazione ambientalista di volontariato

Onlus

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Al sig. Presidente della Regione Marche

Al Servizio Valorizzazione terreni Agricoli e Forestali  dott.Graziella Gattafoni

                                                Al sig. Assessore all’Ambiente della Regione Marche

                                                All’ufficio legislativo della Regione Marche

  

 

Oggetto. nostre osservazioni alla proposta di Legge Forestale Regionale.

 

 

PREMESSA:

 

Riconosciamo la necessità di promulgare finalmente una legge forestale che tenga conto delle nuove realtà economiche, sociali ed ambientali della nostra regione, e quindi siamo lieti di questa iniziativa.

Le situazioni socio-economiche delle aree montane su cui insistono i boschi si sono sostanzialmente modificate, fino a diventare irriconoscibili se paragonate a quelle di qualche decennio fa.

Oggi le maestranze che operano nei boschi sono costituite in parte (forse maggioritaria) da extracomunitari e la tradizione forestale appare in declino. Immutata è invece la tipologia della produzione, orientata in modo pressochè esclusivo sulla legna da ardere, e quindi sulla perpetuazione della pratica della ceduazione, a nostro avviso inadeguata rispetto ad una politica che miri alla gestione ecosostenibile delle foreste. Per questo motivo, riteniamo la proposta che è stata presentata (n°195) insufficiente a garantire un vero riassetto forestale. Traspare, ancora una volta, la sostanziale mancanza di una conoscenza diretta del problema, che non viene neppure rilevato. La proposta, in effetti, tende a mantenere gran parte delle caratteristiche delle leggi precedenti, con modifiche addirittura peggiorative in alcuni punti. L’obiettivo di questa proposta sembra essere il mantenimento dello status quo. Facciamo presente che le leggi forestali marchigiane, una dopo l’altra, hanno ignorato i gravi problemi legati al cattivo uso dei suoli, che determina una enorme quantità di situazioni franose, l’erosione e il dilavamento diffuso, e altri problemi che infatti tuttora permangono. Hanno anche permesso la scomparsa di importanti biotopi forestali e l’impoverimento progressivo, sul piano qualitativo, del patrimonio boschivo regionale. Tale situazione è negativamente rilevante sul piano paesaggistico e anche sulle possibilità di fruizione turistica visto che i tagli rasi devastano abitualmente i sentieri escursionistici, segnaletica compresa, rendendoli impraticabili per anni e creando reali situazioni di pericolo. Le piste forestali, larghissime e realizzate ex novo, alterano la viabilità locale, generando confusione e fungendo da innesco per frane rovinose.

Sul piano faunistico la situazione non è migliore: si confrontino i numeri delle specie che vivono nelle fustaie mature e sui cedui invecchiati rispetto a quelle viventi sui cedui giovani e soprattutto su quelli appena tagliati. La Regione Marche ha assunto il picchio come proprio simbolo, ma nei fatti nega a             questo uccello la possibilità di esistere, visto che necessita di grandi alberi maturi, notoriamente pochi e sempre di meno nelle Marche.

Per puro spirito di collaborazione e di servizio abbiamo individuato, nella proposta di legge 195, dei punti su cui apportare a nostro avviso delle modifiche, esposte di seguito. Ma ribadiamo che la proposta stessa è avulsa rispetto al reale contesto forestale marchigiano, in senso ambientale, paesaggistico – estetico, sociale, economico e politico. E che occorrerebbero uno spirito ed una impostazione di base ben diversi per un reale miglioramento della situazione boschiva della nostra Regione.

 

  1. Art. 2, comma g:

La pratica della capitozzatura, intesa come recisione del fusto, non deve essere contemplata nella presente legge, poiché causa una grave menomazione alla pianta.

 

  1. Art. 7, comma 1:

Da cambiare con: – I tagli boschivi sono autorizzati secondo le modalità contenute nelle nuove P.M.P.F. – cap. II art. 7, emanate dalla regione Marche con D.G.R. n° 2585/AG/VTA del 06.11.01, dalle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 24/1998 o dalle Province per il restante territorio. 

  1. Art. 7, comma 2:

Da eliminare, poiché in contrasto con le P.M.P.F. in vigore.

 

  1. Art. 7, comma 3:

Da cambiare con: - I tagli boschivi e le attività connesse, se autorizzati secondo quanto stabilito dalla seguente normativa e dalle P.M.P.F., sono considerati tagli culturali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 152, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e dell’articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

 

 

 

  1. Art. 7, comma 4:

Da cambiare con: gli interventi selvicolturali nei boschi inclusi nei siti della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 del DPR 8 settembre 1997 n° 357, necessitano obbligatoriamente della Preventiva Valutazione di Incidenza di cui all’art.5 del medesimo decreto.

 

  1. Art.9, comma 1:

Il concetto di bosco compensabile non è sufficientemente chiaro: riteniamo che un ceduo non sia compensabile, tanto quanto una fustaia.

 

    7.  Art.9 comma 1, caso b:

- Da eliminare  in quanto ogni taglio boschivo, anche su estensini limitate, sarebbe interessato dall’aperture di numerose piste forestali.

      8.   Art.9 comma 2

Da cambiare con: (…) i terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati obbligatoriamente all’interno del medesimo sub-bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per gli interventi compensativi dovranno essere utilizzate essenze forestali autoctone.

 

     9.    Art.9 comma 5

Da cambiare con: gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato all’acquisizione e demanializzazione di superfici boscate.

 

   10.   Art. 10 comma 4

Da eliminare, perché innescherebbe sicuramente meccanismi speculativi.

 

 

     11.   Art. 13 comma 2 caso C

Da eliminare e da sostituire con: protezione della fauna selvatica;

 

    12.    Art. 13 comma 2: aggiungere caso D

Salvaguardia del patrimonio biogenetico.

 

    13.    Art. 13 comma 7 caso D

E’ necessario specificare, se si tratta di vegetazione erbacea, arbustiva, forestale, o mista, giacchè i periodi di divieto di pascolamento possono essere sensibilmente diversi a seconda della tipologia delle superfici interessate

  1.     Art. 15:

Si propone di inserire il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis).

 

      15.    Art. 16, comma 1 :

Da modificare con: E’ vietato l’abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all’articolo 15, comma 1, senza l’autorizzazione delle Comunità montane o dei Comuni per il restante territorio. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.

       16.     Art. 16, comma 2 caso C

Da eliminare

      17.     Art. 16, comma 2 caso D

Da eliminare

      18.      Art. 16, comma 2 caso H

Da cambiare con: alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti, se costituiscono un pericolo per abitazioni e infrastrutture

 

     19.      Art. 16, comma 3, caso A:

Da eliminare in quanto il taglio di una pianta schiantata, finchè non completamente secca, va autorizzato mediante accertamento sul posto e solo se costituisce un pericolo per abitazioni e infrastrutture.

 

 

    20.    Art 16 comma 4

Da cambiare con: nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l’inesistenza di soluzioni alternativa all’abbattimento degli stessi.

    21.    Art 16 comma 6

Da cambiare con: l’autorizzazione all’abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle lettere a), f), h) e i) del comma 2

 

    22.     Art. 17, commi 1 e 2:

Togliere “la capitozzatura” (vedi ns. prima osservazione).

 

     23.     Art. 18, comma 1

Da cambiare con: (…) ai sensi dell’art. 16 è prevista la piantagione di 5 alberi della medesima specie di quello abbattuto (purchè compresa nell’elenco all’art.5 comma 1) e di età no inferiore a 5 anni di (…)

 

    24.    Art. 19, comma 3, caso e:

Da eliminare in quanto può essere oggetto di contenzioso ed interpretazione sull’effettiva situazione irrimediabile. D’altronde basta che sia tagliata secondo quanto previsto e fatta ricrescere naturalmente.

 

    25.    Art. 23, comma 2

Da modificare con: Nei casi in cui l’area di incidenza della chioma non sia accertabile, la stessa viene stabilita con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente legge ed individuata dagli organi competenti chiamati alla compilazione del registro delle piante abbattute su notizia del Verbale di infrazione.

           

    26.    Art. 25 (sanzioni), comma 1:

Dopo euro 300,00 aggiungere: “per decara”.

 

     27.     Art. 25, comma 6

Non è chiara la distinzione tra albero d’alto fusto e albero secolare e di conseguenza la corretta entità della sanzione che, per gli alberi secolari deve essere sensibilmente più elevata (5.000 euro)

 

     28.    Art. 25, comma 7:

La nozione di capitozzatura non è da contemplare (vedi ns. prima osservazione) in quanto rientra nella casistica del comma 6 (taglio, recisione, estirpazione e ogni altra ipotesi di distruzione o grave menomazione).

 

    29.    Art. 25, comma 9:

Mutare la sanzione in: da euro 500 a euro 2.000

 

   30.    Art. 25, comma 14:

Da modificare come segue: (…)tale divieto si applica per i 20 anni successivi all’abbattimento(…)

 

 

      Si ritiene di assoluta importanza definire ulteriori articoli relativamente a:

1)     boschi di crinale. L’attuale trattamento dei boschi cedui sui crinali montani determina la distruzione sistematica delle matricine ad opera degli agenti atmosferici. E’ quindi necessario prevedere una fascia di rispetto su tutti i crinali affinchè non venga praticata la ceduazione.

2)     Boschi d’altitudine. Vale quanto sopra. L’altitudine e l’inclemenza del tempo atmosferico, a prescindere dalla collocazione morfologica, determinano lo schianto della maggioranza delle matricine rilasciate già al primo inverno.

 

Per tali considerazioni riteniamo che non si dovrebbe eseguire la ceduazione in qualsiasi tipologia di bosco al di sopra dei 1000 mt s.l.m.

I boschi sommitali, posti ai limiti delle attuali possibilità vegetative (che nelle Marche sono variabili),  non dovrebbero essere sottoposti a nessun tipo di intervento.

I boschi su versanti molto acclivi, oltre i 45 gradi di pendenza, non dovrebbe essere praticato nessun tipo di taglio raso.

I boschi situati lungo i corsi d’acqua di qualsiasi grandezza, attorno ai laghi, stagni e sorgenti, come anche dell’ingresso di grotte e caverne, a carattere igrofilo e non, devono essere considerati boschi di protezione dato che contribuiscono alla conservazione delle risorse idriche e al mantenimento dei fattori microclimatici che favoriscono o determinano le possibilità vitali e riproduttive di tutte le specie faunistiche e floristiche tipiche di quegli ambienti. Pertanto debbono avere una fascia di rispetto assoluto di larghezza min. 10 mt su ambo i lati e a circonferenza attorno a laghi e stagni.

Si vuol conoscere inoltre a quale normativa si farà riferimento per la protezione delle piante presenti all’interno delle aree urbane, categoria non compresa nella presente legge.

 

Distinti saluti.

 

Acqualagna 08.11.03

 

 

 

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Il Presidente

                                                                                                        (Luca Gemignani)

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