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Al Servizio Valorizzazione terreni Agricoli e Forestali dott.Graziella Gattafoni
Al
sig. Assessore all’Ambiente della Regione Marche
All’ufficio
legislativo della Regione Marche
Oggetto. nostre osservazioni alla proposta di
Legge Forestale Regionale.
PREMESSA:
Riconosciamo la necessità di promulgare
finalmente una legge forestale che tenga conto delle nuove realtà economiche,
sociali ed ambientali della nostra regione, e quindi siamo lieti di questa
iniziativa.
Le situazioni socio-economiche delle aree
montane su cui insistono i boschi si sono sostanzialmente modificate, fino a
diventare irriconoscibili se paragonate a quelle di qualche decennio fa.
Oggi le maestranze che operano nei boschi
sono costituite in parte (forse maggioritaria) da extracomunitari e la
tradizione forestale appare in declino. Immutata è invece la tipologia della
produzione, orientata in modo pressochè esclusivo sulla legna da ardere, e
quindi sulla perpetuazione della pratica della ceduazione, a nostro avviso
inadeguata rispetto ad una politica che miri alla gestione ecosostenibile delle
foreste. Per questo motivo, riteniamo la proposta che è stata presentata
(n°195) insufficiente a garantire un vero riassetto forestale. Traspare, ancora
una volta, la sostanziale mancanza di una conoscenza diretta del problema, che
non viene neppure rilevato. La proposta, in effetti, tende a mantenere gran
parte delle caratteristiche delle leggi precedenti, con modifiche addirittura
peggiorative in alcuni punti. L’obiettivo di questa proposta sembra essere il
mantenimento dello status quo. Facciamo presente che le leggi forestali
marchigiane, una dopo l’altra, hanno ignorato i gravi problemi legati al
cattivo uso dei suoli, che determina una enorme quantità di situazioni franose,
l’erosione e il dilavamento diffuso, e altri problemi che infatti tuttora permangono.
Hanno anche permesso la scomparsa di importanti biotopi forestali e
l’impoverimento progressivo, sul piano qualitativo, del patrimonio boschivo
regionale. Tale situazione è negativamente rilevante sul piano paesaggistico e
anche sulle possibilità di fruizione turistica visto che i tagli rasi devastano
abitualmente i sentieri escursionistici, segnaletica compresa, rendendoli
impraticabili per anni e creando reali situazioni di pericolo. Le piste
forestali, larghissime e realizzate ex novo, alterano la viabilità
locale, generando confusione e fungendo da innesco per frane rovinose.
Sul piano faunistico la situazione non è
migliore: si confrontino i numeri delle specie che vivono nelle fustaie mature
e sui cedui invecchiati rispetto a quelle viventi sui cedui giovani e
soprattutto su quelli appena tagliati. La Regione Marche ha assunto il picchio
come proprio simbolo, ma nei fatti nega a questo
uccello la possibilità di esistere, visto che necessita di grandi alberi
maturi, notoriamente pochi e sempre di meno nelle Marche.
Per puro spirito di collaborazione e di
servizio abbiamo individuato, nella proposta di legge 195, dei punti su cui
apportare a nostro avviso delle modifiche, esposte di seguito. Ma ribadiamo che
la proposta stessa è avulsa rispetto al reale contesto forestale marchigiano,
in senso ambientale, paesaggistico – estetico, sociale, economico e politico. E
che occorrerebbero uno spirito ed una impostazione di base ben diversi per un
reale miglioramento della situazione boschiva della nostra Regione.
La
pratica della capitozzatura, intesa come recisione del fusto, non deve essere contemplata nella presente legge, poiché
causa una grave menomazione alla pianta.
Da cambiare con: – I tagli boschivi sono autorizzati secondo le modalità contenute nelle nuove P.M.P.F. – cap. II art. 7, emanate dalla regione Marche con D.G.R. n° 2585/AG/VTA del 06.11.01, dalle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 24/1998 o dalle Province per il restante territorio.
Da eliminare, poiché in contrasto con le P.M.P.F. in
vigore.
Da cambiare con: - I tagli boschivi e le attività connesse, se autorizzati secondo quanto stabilito dalla seguente normativa e dalle P.M.P.F., sono considerati tagli culturali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 152, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e dell’articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.
Da cambiare con: gli interventi selvicolturali nei boschi inclusi nei siti della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 del DPR 8 settembre 1997 n° 357, necessitano obbligatoriamente della Preventiva Valutazione di Incidenza di cui all’art.5 del medesimo decreto.
Il concetto di bosco compensabile non è sufficientemente chiaro: riteniamo che un ceduo non sia compensabile, tanto quanto una fustaia.
7.
Art.9 comma 1, caso b:
8.
Art.9 comma 2
Da cambiare con: (…) i terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati obbligatoriamente all’interno del medesimo sub-bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per gli interventi compensativi dovranno essere utilizzate essenze forestali autoctone.
9.
Art.9 comma 5
Da cambiare con: gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato all’acquisizione e demanializzazione di superfici boscate.
10.
Art. 10 comma 4
Da eliminare, perché innescherebbe sicuramente meccanismi speculativi.
11.
Art. 13 comma 2 caso C
Da eliminare e da sostituire con: protezione della fauna
selvatica;
12.
Art. 13 comma 2: aggiungere caso D
Salvaguardia del patrimonio
biogenetico.
13.
Art. 13 comma 7 caso D
E’ necessario specificare, se si tratta di vegetazione erbacea, arbustiva, forestale, o mista, giacchè i periodi di divieto di pascolamento possono essere sensibilmente diversi a seconda della tipologia delle superfici interessate
Si
propone di inserire il
Pino d’Aleppo (Pinus halepensis).
15. Art.
16, comma 1 :
Da modificare con: E’ vietato l’abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all’articolo 15, comma 1, senza l’autorizzazione delle Comunità montane o dei Comuni per il restante territorio. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.
16.
Art. 16,
comma 2 caso C
Da eliminare
17.
Art. 16, comma 2 caso D
Da eliminare
18.
Art. 16, comma 2 caso H
Da cambiare con: alberi irrimediabilmente danneggiati
da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti, se costituiscono
un pericolo per abitazioni e infrastrutture
19.
Art. 16, comma 3, caso A:
Da eliminare in quanto il taglio di una pianta
schiantata, finchè non completamente secca, va autorizzato mediante
accertamento sul posto e solo se costituisce un pericolo per abitazioni e
infrastrutture.
20.
Art 16 comma 4
Da cambiare con: nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando
l’inesistenza di soluzioni alternativa all’abbattimento degli stessi.
21.
Art 16 comma 6
Da cambiare con: l’autorizzazione all’abbattimento
di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle
lettere a), f), h) e i) del comma 2
22.
Art. 17, commi 1 e 2:
Togliere “la capitozzatura” (vedi ns. prima
osservazione).
23.
Art. 18, comma 1
Da cambiare con: (…) ai sensi dell’art. 16 è prevista la piantagione di 5 alberi della medesima specie di quello abbattuto (purchè compresa nell’elenco all’art.5 comma 1) e di età no inferiore a 5 anni di (…)
24.
Art. 19, comma 3, caso e:
25.
Art. 23, comma 2
Da modificare con: Nei casi in cui l’area di incidenza della chioma non sia
accertabile, la stessa viene stabilita con le modalità previste dall’allegato 2
alla presente legge ed individuata dagli organi competenti chiamati alla
compilazione del registro delle piante abbattute su notizia del Verbale di
infrazione.
26.
Art. 25 (sanzioni), comma 1:
Dopo
euro 300,00 aggiungere: “per
decara”.
27.
Art. 25,
comma 6
Non è chiara la distinzione tra albero d’alto fusto e
albero secolare e di conseguenza la corretta entità della sanzione che, per gli
alberi secolari deve essere sensibilmente più elevata (5.000 euro)
28.
Art. 25, comma 7:
La nozione di capitozzatura non è da contemplare (vedi ns. prima osservazione) in quanto rientra nella casistica del comma 6 (taglio, recisione, estirpazione e ogni altra ipotesi di distruzione o grave menomazione).
29.
Art. 25, comma 9:
Mutare la sanzione in: da euro 500 a euro 2.000
30.
Art. 25, comma 14:
Da modificare come segue: (…)tale divieto si applica
per i 20 anni successivi all’abbattimento(…)
Si ritiene di assoluta importanza
definire ulteriori articoli relativamente a:
1)
boschi di crinale. L’attuale trattamento
dei boschi cedui sui crinali montani determina la distruzione sistematica delle
matricine ad opera degli agenti atmosferici. E’ quindi necessario prevedere una
fascia di rispetto su tutti i crinali affinchè non venga praticata la
ceduazione.
2)
Boschi d’altitudine. Vale quanto sopra.
L’altitudine e l’inclemenza del tempo atmosferico, a prescindere dalla
collocazione morfologica, determinano lo schianto della maggioranza delle
matricine rilasciate già al primo inverno.
Per tali considerazioni riteniamo che non si dovrebbe eseguire la ceduazione in qualsiasi tipologia di
bosco al di sopra dei 1000 mt s.l.m.
I boschi sommitali, posti ai limiti
delle attuali possibilità vegetative (che nelle Marche sono variabili), non dovrebbero
essere sottoposti a nessun tipo di intervento.
I boschi su versanti
molto acclivi, oltre i 45 gradi di pendenza, non dovrebbe essere praticato
nessun tipo di taglio raso.
I boschi situati lungo i corsi d’acqua
di qualsiasi grandezza, attorno ai laghi, stagni e sorgenti, come anche
dell’ingresso di grotte e caverne, a carattere igrofilo e non, devono essere considerati boschi di protezione dato
che contribuiscono alla conservazione delle risorse idriche e al mantenimento
dei fattori microclimatici che favoriscono o determinano le possibilità vitali
e riproduttive di tutte le specie faunistiche e floristiche tipiche di quegli
ambienti. Pertanto debbono avere una fascia di
rispetto assoluto di larghezza min. 10 mt su
ambo i lati e a circonferenza attorno a laghi e stagni.
Si vuol conoscere inoltre a quale normativa si farà riferimento per la protezione delle
piante presenti all’interno delle aree urbane,
categoria non compresa nella presente legge.
Distinti saluti.
Acqualagna 08.11.03
IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il
Presidente
(Luca Gemignani)
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