Spett.le
Regione
Marche
Servizio
Progettazione OO.PP., V.I.A.
e
Gestione Integrata delle Aree Costiere
Via
Palestro, 19
60100
Ancona
Oggetto:
Osservazioni al Piano di gestione integrata delle aree costiere.
L.R.
n. 15/2004
1)
Osservazione
all’art. 12 delle N.T.A..
Sostituire,
al primo comma, le parole
“venticinque per cento” con “trentacinque per
cento”.
Motivazione.
Negli utimi anni, in corrispondenza con l’introduzione
dell’euro, si è avuto un incremento considerevole dei prezzi di vari prodotti e
servizi. Le famiglie, in particolare quelle a mono reddito e quelle a reddito
fisso, si trovano sempre più in difficoltà e nell’impossibilità di affrontare
alcune spese che in passato caratterizzavano il loro stile di vita. Anche
l’affitto dei servizi di spiaggia (ombrellone, sdraio, lettino, cabina ecc.) è
diventato per alcuni un costo non più sopportabile, e quindi con maggiore
frequenza si preferisce utilizzare le spiagge libere, portando da casa le
attrezzature che servono per la balneazione. Questo fenomeno era piuttosto
evidente osservando le spiagge del nostro litorale, nella scorsa estate: nelle
spiagge libere si notavano centinaia di persone ammassate, le une vicino alle
altre, mentre nelle spiagge in concessione frequenti erano gli ombrelloni chiusi
o i posti vuoti, anche nei fine settimana. Aumendando la domanda di spiagge
libere, si deve prevedere una dotazione più equilibrata delle stesse, in
relazione alle spiagge in concessione. Riteniamo che determinare un limite
minimo del 35% di spiagge utilizzabili a fini turistico ricreativi, invece del
25%, sia una previsione più corretta e più in linea con i bisogni dei
cittadini.
2)
Osservazione
all’art. 14 delle N.T.A..
Sostituire
tutto il terzo comma con il seguente: L’estensione
lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita agli
stabilimenti balneari, non può essere inferiore a trenta metri e superiore a
ottanta metri. Il limite massimo di cui sopra più raggiungere i cento metri,
solo se la larghezza dell’area oggetto della concessione (intesa come la somma
dei valori delle fasce indicate ai commi 2 e 3 dell’art. 8) sia, almeno in un
punto, inferiore a ottanta metri.
Sono
fatte salve, fino alla loro scadenza, le concessioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del presente Piano.
Motivazione.
Ci sono elementi reddituali ed economici (es. costo
delle licenze di concessione demaniale scambiate tra privati) che ci portano a
credere che quello dei concessionari di spiaggia, nonostante il calo dei
clienti, sia un settore economico ancora in buona salute, che consente buoni
margini di redditività. Crediamo quindi che ottanta metri di lunghezza, in
presenza di spiagge ampie, siano sufficienti a conseguire profitti adeguati,
considerato che si tratta comunque di attività stagionali. Inoltre
“sforbiciando“ le ampie concessioni demaniali esitenti (che arrivano fino a 120
metri), è possibile offrire opportunità economiche e lavorative ad altri
soggetti in cerca di prima occupazione. La larghezza dell’area oggetto della
concessione è un parametro da considerare visto che non tutte le spiagge hanno
le stesse caratteristiche. Per cui se nella lunghezza della concessione ci sono
uno o più punti in cui la spiaggia si restringe sotto gli 80 metri lineari,
riteniamo necessario introdurre un
elemento di compensazione, che consiste nel limite massimo di estensione fino a
100 metri. La larghezza diventa quindi un elemento di
perequazione.
3)
Osservazione
all’art. 14 delle N.T.A..
Sostituire
al quarto comma la parola “venti” con “cinquanta” e aggiungere “fino alla loro scadenza” dopo la parola
“Piano”.
Motivazione.
a) Deve essere garandita una alternanza tra spiagge in
concessione e spiagge libere, altrimenti si rischia che le spiagge libere siano
solo quelle più disagiate, degradate e meno interessanti sotto il profilo
economico e paesaggistico. Quindi la lunghezza di 50 metri non garantisce solo
il libero accesso il mare, ma anche la sosta e la balneazione in tratti di costa
liberi da attrezzature fisse.
b)
Come per il comma 3 dello stesso art. 14, alla scadenza le concessioni devono
adeguarsi alle nuove regole, in modo da uniformare l’applicazione del Piano
lungo tutta la costa.
4)
Osservazione
all’art. 15 delle N.T.A.
Aggiungere
al termine del comma uno, dopo la parola ”arenile”, le seguenti parole: e degli accessi allo stesso.
Motivazione.
Frequentemente osserviamo che i Comuni si limitano a pulire le spiagge libere
(quando lo fanno!!) ma lasciano in condizioni indecenti gli accessi alle stesse,
come i sovrapassi o sottopassi ferroviari, i parcheggi o le aree antistanti alle
spiagge. Questo degrado è penalizzante per la promozione turistica della nostra
costa.
Fano,
05/11/2004
LA
LUPUS IN FABULA
Il
Presidente
Luca
Gemignani