Comune di Fano

Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Fano

OSSERVAZIONE

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI –  B5 –

Adottato con Deliberazione Consiliare n° 325 del  14.11.2011

 

 

N.RO  
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto:

 

Nominativo        Orazi Claudio  

Residente in Fano

         

Prov.

Pesaro-Urbino

Cap.

     61032    

Via Gino Bartali

         

1/a

Tel. 347/0512010

         

 

         

 

In rappresentanza dell’associazione ambientalistaLA LUPUS INFABULA onlus       Orazi Claudio  

 ESPONE QUANTO SEGUE:

PREMESSA

Sempre più spesso i cittadini assistono impotenti a rapide e significative trasformazioni dei propri luoghi di vita e di relazioni. La città, il territorio e più in generale il paesaggio – sia esso urbano o rurale – invece di essere tutelato nell’interesse della collettività come bene comune, riconosciuto dalla Costituzione e dalla Convenzione  Europea, è spesso considerato opportunità di rendite private.

Con i tagli ai finanziamenti locali e con lo svincolo della destinazione degli oneri di urbanizzazione, le amministrazioni pubbliche praticano una politica, convergente con gli interessi di proprietari e di costruttori, che vede nella cementificazione dei territori urbani ed extra-urbani, nonché in grandi opere talvolta inutili, la fonte primaria della propria stessa sussistenza.

Dissesto idrogeologico, consumo di suolo agricolo, degrado della qualità sociale e ambientale dei luoghi sono tra gli esiti più evidenti di questi processi. Ma siamo sicuri che i ‘vantaggi’ per la collettività (pur sotto il ricatto della gravissima crisi economica ed occupazionale odierna) siano superiori ai costi che – tanto ora quanto nel lungo periodo – ci troveremo a pagare?

Secondo lo studio “Ambiente e consumo di suolo nelle aree urbanizzate funzionali  delle Marche” condotto dalla Regione e pubblicato nel 2009, ogni abitante dell’ Area Urbana Funzionale (FUA) di Fano “possedeva”, nel 2007, 290 mq di territorio urbanizzato, con un ritmo di crescita media (dal 1954 al 2007) di23,37 ha all’anno. A Fano si è  passati da una superficie edificata di507 ha del1954 a1746 ha nel 2007; nello stesso periodo la popolazione è passata da 37600 residenti a 62200. Quindi mentre il popolazione è cresciuta del 165% la superficie urbanizzata è cresciuta del 287% con un incremento dell’indice di consumo del suolo che è passato dal 4,18 al 14,39 %.

 Se è vero, come si dice nella Relazione illustrativa, che “Il paesaggio costituisce il prodotto storico, in costante evoluzione, dei processi sociali economici e produttivi delle comunità locali” è ormai opinione ampiamente diffusa che la manomissione del paesaggio storicamente percepito non è più possibile senza forti motivazioni di utilità sociale e di sostenibilità ambientale. Se in passato sotto la spinta di processi speculativi, non si voluto porre un argine alla crescita delle zone industriali e all’estensione delle periferie, oggi c’è una consapevolezza nuova tra i cittadini, che è necessario salvare il salvabile. La bassa pianura del Metauro e la zona costiera tra la strada statale adriatica e la collina conservano ancora una forte identità riconoscibile nel paesaggio agrario e una vocazione che è quella agricola. Se si escludela Frazionedi Bellocchi, nella zona compresa tra la superstrada e la statale Flaminia le abitazioni sono sparse in un vasto territorio coltivato, e insistono prevalentemente lungo le strade comunali. Andare a perimetrare numerose porzioni di questo territorio dandogli l’identità di zone urbane, significa sacrificare per sempre la vocazione e la percezione della pianura del Metauro (ma ciò vale anche per le zone tra Metaurilia e Marotta) agli interessi del cemento e dell’asfalto.

 

 

 

MOTIVAZIONE

Nella Relazione illustrativa si dice che il Piano in oggetto è stato avviato in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere di conformità agli strumenti urbanistici sovraordinati al PRG, espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino, ponendosi quale obiettivo prioritario da perseguire quello di “contrastare il fenomeno della dispersione insediativa salvaguardando al contempo il patrimonio edilizio rurale di interesse storico, nel rispetto dei vincoli esistenti sul territorio del comune e del sistema insediativo-infrastrutturale esistente, in base alle reali necessità di ampliamento dei fabbricati esistenti e delle loro caratteristiche architettoniche e volumetriche, nonché del relativo carico urbanistico che ne consegue”.

 

1)               A nostro giudizio nessuno degli obiettivi sopra elencati è stato rispettato.

 

a)  Dispersione insediativa

Per le ragioni esposte in premessa non è più accettabile che le trasformazioni urbanistiche avvengano con l’uso continuo di varianti che non permettono una valutazione completa e ponderata dei carichi urbanistici e del consumo di suolo.

Il consumo del suolo e la sua impermeabilizzazione in maniera frastagliata, attraverso nuove costruzioni o infrastrutture legate alla mobilità o ai servizi, causa la perdita di identità dei luoghi, trasformandoli in territori dove non esiste più ne la città ne la campagna, ma una indistinta variegata periferia spesso priva di servizi sociali e luoghi di aggregazione. Gli interventi ricadono in un territorio che nonostante gli insediamenti esistenti e quelli in previsione mantiene ancora prevalentemente  il carattere di zona agricola: con la nuova previsione si rischia di compromettere definitivamente questa percezione causando una perdita di valore economico, turistico e sociale per tutta la collettività. Nella variante si prevedono 128 nuovi lotti che possono essere edificati in ampliamento di costruzioni esistenti o con nuove costruzioni con una S.U.L. complessiva pari a 15360 mq (49152 mq) in una vasta area nella piana del Metauro, tra le fraz. di Carrara e Rosciano, e lungo la costa, tra le frazioni Metaurilia e Marotta: se questa non è dispersione insediativa cos’è?  Inoltre:

-gli interventi sono previsti in lotti molto grandi, con indice UF 0,60: quindi la superficie aggiuntiva di concessa (120 mq) sarà realizzabile ovunque;

il tessuto urbanistico in cui si inseriscono le nuove B5 è quello agricolo (questa è la sua vera attitudine)  e non necessita di riqualificazione o riorganizzazione in quanto gli immobili individuati sono isolati, spesso lontani alcune centinaia di metri dalle strade principali.

il criterio (150m da zone di completamento esistenti) che per il comune di Fano sottintende l’individuazione delle zone B5.1 e B5.2, potrebbe essere applicato in tutte le zone agricole con caratteristiche simili nel resto della provincia, e sarà la premessa per utilizzare in maniera barbara e rovinosa tutto il territorio non particolarmente vincolato, come area di futuri insediamenti di espansione,  perché già completo di servizi;

la variante è un modo per eludere e scardinare la L. 13/1990 che norma gli interventi ammessi nelle zone agricole, e permette di superare l’art. 53 delle N.T.A. che detta precise regole per gli interventi edilizi nelle zone agricole. Tra quest’ultime  si ricorda il divieto di trasformare un edificio esistente in residenza qualora lo stesso sia stato realizzato originariamente come accessorio agricolo o comunque non destinato ad abitazione rurale. Nelle schede proposte rileviamo aumenti di volumi concessi a capanni, pollai, ricoveri attrezzi (es. schede NEU22-L06 e NEU23-L01), edifici rurali che hanno perso la  funzione di abitabilità o trasformati in accessori agricoli (trasformazione che ha permesso la costruzione di nuove abitazioni vicine o addirittura in aderenza, es. scheda NEU23-L03). In alcuni lotti sono presenti solo queste strutture oppure ricoveri attrezzi trasformati in abitazioni presumibilmente a seguito di condono. Se altri comuni seguissero l’esempio di Fano sarebbe uno sfacelo per le aree agricole non particolarmente vincolate;

-nella relazione e negli elaborati del P.P. non è presente nessun dato che comprovi che l’individuazione del perimetro dei nuovi nuclei extra-urbani sia stato fatto nel rispetto del D.M. 2.4.1968 n°1444: “sono considerate zone territoriali omogenee … B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;)”

 

 

b)  Rispetto del sistema insediativo infrastrutturale

Nella relazione si afferma che “le reti tracciate potrebbero non essere rappresentative della situazione effettivamente presente sul territorio, in quanto in molti casi i dati a disposizione non erano certi o comunque non verificabili in maniera puntuale in sito”.  Quindi la mancanza di una puntuale verifica dello stato della presenza funzionale e funzionante di opere anche di urbanizzazione secondaria nei diversi cosiddetti nuclei o agglomerati rurali assoggettati al presente P.P. fa venir meno una delle condizioni prescritte dalla Provincia. Quindi si dovranno trattare le zone interessate da nuova edificazione come vere e proprie aree di espansione residenziale, considerato che le stesse risultano fortemente carenti non solo di opere di urbanizzazione secondarie ma addirittura di quelle primarie come si evince da tutta la relazione generale ed in particolare dal parere dell’ASUR e della P.O. 4.1.3, dove si arriva a prescrivere che il Piano Particolareggiato dovrà “indicare le modalità di programmazione ed attuazione di tali opere infrastrutturali”.

In tale scenario il P.P. dovrà indicare anche le aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione secondaria (verde attrezzato pubblico, parcheggi pubblici..) a servizio del relativo nucleo o agglomerato ed in rapporto alla edificabilità complessiva in esso prevista, nonché ai fabbisogni pregressi che dovranno puntualmente essere verificati caso per caso.

Il non rispetto di tale procedura può configurare un danno all’erario in quanto ad arte si spacciano per zone di completamento aree ancora libere addirittura agricole prive di urbanizzazioni che dovrebbero soggiacere invece, piccole o grandi che siano, alla disciplina propria delle aree di espansione con obbligo di cessione di superfici per le opere di urbanizzazione secondarie.

Inoltre:

–         rileviamo alcune contraddizioni quando da un lato (paragr. 4.2.1) si afferma che la parte sn. della vallata del Metauro è caratterizzata da “una cattiva/mediocre qualità delle acque” poi invece si giustifica l’assenza della rete idrica in alcuni lotti con “la presenza di acque di falda facilmente utilizzabili attraverso i pozzi esistenti”;

–         visto che per quanto concerne la rete fognante 6 nuclei ne sono totalmente sprovvisti e per 16 la rete è sulla strada principale, che anche le altre reti (pubblica illuminazione, idrica, gas-metano) sono piuttosto carenti e rintracciabili solo lungo le strade principali/comunali, che molte case beneficiarie degli ampliamenti sono isolate  i costi di urbanizzazione a carico dell’ente pubblico saranno molto elevati, sicuramente non ripagati dagli oneri relativi, a causa dell’estensione e diffusione degli interventi di allaccio da effettuare;

–         il danno economico per la collettività è altresì rilevante considerando che le nuove superfici ammesse dal Piano in questione sono complessivamente equivalenti a due grosse lottizzazioni di espansione, in cui normalmente i lottizzanti sostengono costi di urbanizzazione notevolmente superiori ai relativi oneri, con evidente beneficio pubblico.

–         Qualora il comune non preveda l’estensione della rete fognante, e il privato rifiuti di prendersi in carico tale onere, il potenziamento degli impianti di sub-irrigazione per lo smaltimento dei reflui dei nuovi carichi urbanistici andrà ad appesantire l’inquinamento della falda superficiale, accertato  che “l’andamento delle isopieze evidenzia una elevata permeabilità dei terreni in tutta la zona centrale della vallata”; il fatto che la qualità dell’acqua di falda nella zona non rispetti i parametri di legge non giustifica ulteriori peggioramenti.

 

c)   Reali necessita di ampliamento dei fabbricati esistenti

Se nel 1979, con il Piano Salvia, si poteva ragionevolmente pensare che la perimetrazione di alcuni raggruppamenti di case in zona agricola  e relativa trasformazione in zone di completamento trovasse giustificazione con l’esigenza di agevolare la permanenza dei famigliari degli agricoltori nel luogo di origine, al fine di sostenere l’attività agricola ed i presidio del territorio, oggi queste motivazioni sono poco credibili. Infatti i lotti che formeranno i  23 nuovi nuclei sono stati individuati con il criterio di prossimità a zone di completamento esistenti o urbanizzate e non con una analisi analitica dei bisogni abitativi dei familiari delle persone residenti nelle abitazioni da ampliare (es.:necessità di frazionare il nucleo famigliare, membri della famiglia che alloggiano in affitto). Ciò è ancora più vero in quanto sono stati concessi ampliamenti in lotti in cui insistono edifici non abitati (ruderi), capanni, case che a seguito di precedenti interventi di ristrutturazione ampliamento frazionamento sono dei veri condomini, e in più punti della relazione si afferma che gli edifici interessati dalla variante hanno perso le loro caratteristiche ruralità. Vengono meno quindi le motivazioni su cui si basa questa variante, anche perché i nuovi  nuclei sono vicinissimi a zone di espansione o di completamento (B2-B3) con una capacità edificatoria notevolissima.

 

 

d)  Carico Urbanistico

Si prevedono nuovi interventi edilizi per ben 15360 mq  (15360×3,2=49152 mc) senza fare alcuna verifica sullo stato di attuazione del PRG vigente, che già prevedeva, in una situazione di piena crisi edilizia e forte riflusso demografico, la possibilità di insediare ben 18.943 ab. divenuti poi addirittura molti di più con l’accoglimento delle varie osservazioni; l’aggiunta di ben 49152 nuovi mc in uno scenario caratterizzato anche dalla presenza di ingenti quantità di edifici residenziali invenduti o sfitti, presenti in alcuni casi anche all’interno delle aree interessate dal presente P.P. o comunque ad esse prossime, risulta veramente una scelta senza fondate motivazioni se non quelle di favorire piccole e meno piccole rendite fondiarie. Inoltre:

-consentire l’ampliamento di 120 q in aggiunta a capanni, ricoveri attrezzi, magazzini, ecc. consente di rendere disponibili a fini abitativi anche quelle superfici, di fatto aumentando di qualche centinaio di unità gli abitanti previsti da questa variante (n. 614);

-le previsioni del P.P. si vanno ad aggiungere ai generosi volumi concessi alle abitazioni esistenti dal Piano Casa della Regione Marche, senza che ciò sia subordinato ad una analisi degli effettivi fabbisogni abitativi, facendo saltare qualsiasi aspirazione programmatoria che la legge affida ai P.R.G. comunali o PTC provinciali; siamo in presenza dell’ennesimo piano di fabbricazione;

-la previsione di un “taglio minimo” degli alloggi, stabilendo che la superficie utile calpestabile non dovrà essere inferiore a 54 mq (poi…non si spiega perché 54 non altro valore!) non garantisce che dagli ampliamenti concessi non si ricavino due appartamenti, con conseguente aumento del carico residenziale che di norma è calcolato attribuendo 25 mq di s.u.l. per abitante;

-risulta strano e incomprensibile che gli abitanti residenti indicati nella tabella “verifica degli standard urbanistici” del presente Piano (61352) siano esattamente gli stessi di quelli indicati in analoga tabella datata settembre 2007 allegata al P.r.g approvato il 19/2/2009, come se nella città di Fano nulla fosse accaduto dal punto di vista demografico in circa 5 anni.

 

e)  Salvaguardia del patrimonio edilizio rurale di interesse storico

Pur ammettendo uno sforzo, attraverso le 40 schede di intervento, per il recupero e la salvaguardia degli edifici storici censiti al Catasto Pontificio e al Catasto di Primo Impianto, riteniamo che in questi casi le modalità di intervento più appropriate possano essere, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro il risanamento filologico e il risanamento conservativo, ma non l’ampliamento; quest’ultimo intervento dovrebbe essere ammesso solo in alcuni casi, anche unitamente alla demolizione con ricostruzione, per gli edifici sottoposti a precedenti interventi edilizi che ne abbiano trasformato e pesantemente alterato le caratteristiche architettoniche originali.

Le 40 schede invece prevedono in molte situazioni l’ampliamento in aderenza all’edificio principale, modificandone la “fisionomia”, mentre in altri casi i 120 mq si aggiungono ad accessori esistenti rendendo utilizzabile a fini abitativi anche la volumetria degli stessi. Riteniamo quindi che gli ampliamenti non vadano concessi agli edifici censiti nel Catasto Pontificio e al Catasto di Primo Impianto al fine di salvaguardarne la tipologia. Inoltre:

-rileviamo che l’edificio identificato al NEU 04-L03 è stato catalogato come censito di Primo Impianto (anche se non sembrerebbe!) ma manca la relativa scheda specifica;

-rileviamo altresì che esistono edifici che presentano la tipologia edilizia della casa rurale, apparentemente di una certa vetustà, i quali sembrano poter possedere pregevoli elementi architettonici che necessiterebbero particolari prescrizioni nell’azione di risanamento, ma non sono inseriti tra quelli censiti nel Catasto Pontificio e al Catasto di Primo Impianto: in particolare gli edifici ai NEU03-L03, NEU05-L10, NEU06-L05, NEU12-L03, NEU13-L04, NEU18-L04; quindi a nostro avviso il criterio adottato per la salvaguardia degli edifici storici non è sufficiente ad impedire la manomissione di edifici che pur non essendo censiti nei  catasti anzidetti meriterebbero sicuramente una tutela.

 

f)    Rispetto dei vincoli esistenti

Affermare che “il territorio interessato dal Piano non presenta rilevanti potenzialità paesaggistiche e ambientali”, oltre ad essere falso, autorizza implicitamente a continuare nell’azione di alterazione dei valori storico/ambientali generata il disordinato sviluppo urbanistico della piana del Metauro  per “per rispondere in maniera ottimale alla domanda d’uso per le diverse attività o esigenze della popolazione sulla base del proprio stile di vita e delle specifiche condizioni socio-economiche”. Ignorare o sottovalutare i vincoli per favorire interessi particolari (anche legittimi) sottopone la collettività al rischio di gravi danni ambientali a cui non sempre si può porre rimedio, anche a causa della scarsità delle risorse finanziarie pubbliche.

Dalla Relazione Illustrativa e dalla tavola 2 (rapporto con i vincoli di PPAR) si evince che l’area litoranea dal fiume Metauro a Marotta (zona 2) è caratterizzata da una falda acquifera a profondità uguale o inferiore a 5m, quindi è sottoposta a tutela orientata. Ai sensi dell’art. 3 delle N.T.A. (Sistema Paesistico Ambientale) del P.R.G. vigente nelle zone a tutela orientata “…sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti…ivi comprese le  nuove abitazioni a servizio delle aziende agro-silvo-pastorali” e inoltre è vietata “…ogni nuova altra edificazione…”, pertanto riteniamo che gli ampliamenti previsti dal P.P. sino a 120 mq (indice UF 0,60), realizzabili anche in maniera staccata dall’edificio principale, non siano compatibili con le esigenze di tutela, non potendo configurarsi come opere minori ma come nuove abitazioni.

Anche per quanto concerne il rapporto del P.P. con le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. si evidenzia che i nuclei NEU06-07-10-13-16-19-22-23 ricadono in aree di tutela di cui all’art. 142 e 136 del suddetto decreto, quindi è opportuno modificare il perimetro dei nuovi nuclei extraurbani escludendo le aree vincolate.

Infine i nuclei  NEU08, NEU09 e NEU10 interferiscono con le aree di tutela definite dal P.R.G. adeguato al PPAR (art. 20-Zone archeologiche e strade consolari, i primi due e art. 8-Corsi d’acqua, il terzo) per cui si valuta necessario escludere dal P.P. queste aree.

 

2) Compatibilità del Piano con leggi e strumenti urbanistici sovraordinati.

a) Come dicevamo il P.P. in esame è uno strumento messo in atto per aggirare le norme che regolano le costruzioni nelle zone agricole (L.R. 13/1990 – art. 3). Tale normativa è stata emanata proprio per fermare il fenomeno, in atto negli anni ’70 e ’80, di proliferazione diffusa e disordinata di abitazioni in aree agricole, per esigenze abitative non sempre connesse con l’attività di imprenditore agricolo a titolo principale. Siamo convinti che tale norma non abbia perso la sua funzione, anzi oggi sembra essere l’ultimo baluardo per arginare il fenomeno dello “sprawl urbano” un fenomeno urbanistico di grande impatto ambientale e paesaggistico, che genera costi economici  e sociali enormi. Per questo motivo il P.P. andrebbe rigettato il toto.

b) Oltre a ciò il P.P. confligge con le norme della L.R. 22/2011 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico) ed in particolare con l’art. 11 che sancisce “non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, …, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l’edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d’uso urbanistica”. Anche se alla data di approvazione delle suddette norme il P.P. era già stato adottato (da appena una settimana), essendo tale adozione non definitiva, si ritiene che esso sia incompatibile con la normativa regionale.

c)     Contrariamente a quanto si sostiene nella  relazione “Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanisticiil P.P. non rispetta nessuno dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla L.R. 14/2008 (Norme per l’edilizia sostenibile) ovvero: l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio stesso; il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti; la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione. Inoltre il P.P. è sprovvisto delle seguenti analisi di settore: analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche; analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento all’uso di fonti rinnovabili; analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche; analisi delle risorse e delle produzioni locali. Di conseguenza il P.P. non è compatibile con le norme regionali che prescrivono la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie. 

 

3) Assoggettabilità del Piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il D.Lgs 152/06 stabilisce che la V.A.S viene effettuata per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, salvo che i piani e i programmi determino l’uso di piccole aree a livello locale o rappresentino modifiche minori dei piani stessi (art. 6 c.1, 2 e 3). Nel Piano in esame la V.A.S. era necessaria perché la variante non interessa “piccole aree a livello locale” o  una “modifica minore di Piani o Programmi” ma ben 23 nuclei extra-urbani con superficie territoriale molto estesa (ma non quantificata), una S.U.L. di 15360 mq., in un territorio che è circa la metà del territorio comunale. Era tanto più necessaria se si considera che il PRG approvato nel 2009 non è stato sottoposto a VAS. Perciò crediamo chela Provincia abbia sbagliato ad escludere il P.P. dalla procedura di V.A.S.  e quindi il procedimento è viziato dal mancato rispetto di tale normativa.

 

4) Norme Tecniche di Attuazione.

Agli art. 35 e 36 si specifica che “gli indici si applicano ai soli lotti già edificati, intendendosi che in tali zone non sono ammesse nuove costruzioni ma solo ristrutturazioni ampliamenti e demolizioni con ricostruzione”. Poi più avanti si stabilisce che la S.U.L. aggiunta può essere “anche staccata dall’edificio principale”. A nostro avviso c’è una contraddizione profonda all’interno della norma, perché la S.U.L. aggiunta staccata dall’edificio principale è di fatto una nuova costruzione.

Per cui l’opzione di cui al c. 4 dell’art. 35 e c. 6 dell’art. 36 è incompatibile con il c. 3 dei rispettivi articoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROPONE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma1 L.R. 05/08/1992 N° 34,

LA SEGUENTE MODIFICAE/O INTEGRAZIONE A          :

Osservazione n. 1

Si chiede che il P.P. in oggetto sia ritirato perché è in contrasto conla L.R. 13/1990 “Norme edilizie per il territorio agricolo” ela L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”  per le motivazioni espresse al precedente punto 2.

 

Osservazione n. 2

Si chiede una verifica dello stato di attuazione del PRG relativamente alle aree residenziali coerentemente sia a quanto previsto in tal senso dal PTCP vigente ma anche alla luce del principio sancito dalla nuova L.R. 22/2011 sulla riqualificazione urbana che prescrive che non può essere attivata nessuna variante ai PRG vigenti sino a quando gli stessi non siano attuati almeno sino al 75% delle loro previsioni (art. 11).

In ogni caso qualsiasi variante ai PRG deve essere sempre e comunque accompagnata da una verifica puntuale sul loro stato di attuazione anche per garantire ai cittadini una partecipazione “cosciente” alle proposte di modifiche o integrazioni.

 

Osservazione n. 3

Si contesta il fatto che una variante che prevede l’edificabilità di 49152 nuovi mc, interessanti estese aree soggette a vincolo paesaggistico ed ad altri importanti vincoli ambientali, non sia stata sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e quindi per le motivazioni espresse al punto 3 si chiede che il P.P. sia assoggettato a procedura di V.A.S..

 

Osservazione n. 4

Si chiede che il P.P. sia corredato degli studi e delle analisi previste dall’art 5 comma 2 della L.R.  14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”.

 

Osservazione n. 5

Si chiede che sia cancellata la possibilità che la S.U.L. aggiunta sia realizzata anche separatamente dagli edifici esistenti o staccata dall’edificio principale (N.T.A. art. 35 comma 4 e art. 36 comma 6) per le ragioni epresse al punto 4.

 

Osservazione n. 6

Si chiede che siano stralciati i lotti presenti nei nuclei urbani dal 17 al 23 (Zona Metaurilia-Marotta) che insistono sulle aree di tutela orientata e caratterizzate da una falda acquifera a profondità uguale o inferiore a 5m.

 

Osservazione n. 7

Si chiede che siano stralciati i lotti dei nuclei urbani denominati NEU06, NEU07, NEU10, NEU13, NEU16, NEU19, NEU22, NEU23 che ricadono nelle aree di tutela del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. art. 142 e  art.136; e che siano stralciati i lotti dei nuclei urbani denominati NEU08, NEU09 e NEU10  che interferiscono con le aree di tutela definite dal P.R.G. adeguato al PPAR (art. 20-Zone archeologiche e strade consolari e art. 8-Corsi d’acqua)

 

Osservazione n. 8

Si chiede che al comma 11/d dell’art. 35 delle N.T.A. (B5.1) le parole “…nei cinque anni successivi alla data di ultimazione lavori” siano sostituite con le parole “…nei dieci anni successivi alla data di ultimazione lavori”.

 

 

Osservazione n. 9

Si chiede di escludere dall’ampliamento di 120 mq e quindi dalla perimetrazione dei nuovi nuclei extraurbani gli edifici censiti nel Catasto Pontificio e al Catasto di Primo Impianto e gli edifici identificati nei lotti NEU03-L03, NEU05-L10, NEU06-L05, NEU12-L03, NEU13-L04, NEU18-L04 per le ragioni espresse al punto 1 lettera e) delle motivazioni.

 

Osservazione n. 10

Si chiede di stralciare dal P.P. i nuclei n. NEU02, NEU 03, NEU05 NEU06 NEU07 NEU13 perché non serviti dalla rete fognante e per le motivazioni espresse al precedente punto 1/b.

 

Osservazione 11

Si chiede che al P.P. sia allegato uno studio, o altro documento equivalente, con cui si dimostri che nell’individuazione del perimetro di ogni nuovo nucleo extra-urbano sia stato rispettato l’art. 2 del  D.M. 2.4.1968 n°1444.

 

 

Fano, 01/02/2012

 

 

Associazione LA LUPUS IN FABULA onlus

Il Vice presidente

Claudio Orazi